La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della normativa contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge numero 74 del 2012, come convertito, che prevede il ristoro dei danni subiti dai produttori di Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta) a causa del terremoto che ha colpito, nel mese di maggio 2012, le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. La decisione è stata resa nota tramite un comunicato stampa della Consulta, con la sentenza numero 164 depositata oggi.
Il contesto normativo e la contestazione
Il decreto-legge 74 del 2012 è stato oggetto di contestazione da parte del Consiglio di Stato, che ha sollevato dubbi sulla conformità della norma agli articoli 3 e 41 della Costituzione. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato un trattamento differenziato riservato alle produzioni casearie Dop, che consente il ristoro solo per i danni al prodotto durante la fase di maturazione. Tale differenziazione è stata considerata ingiustificata e irragionevole, con un impatto negativo sulla libertà di iniziativa economica delle imprese escluse e una distorsione del mercato.
In risposta a queste obiezioni, la Corte Costituzionale ha chiarito che non esiste omogeneità tra le diverse produzioni messe a confronto. La distinzione tra le produzioni casearie Dop e quelle non protette è giustificata dalla qualità e dalle caratteristiche uniche dei prodotti Dop, che sono soggetti a rigorosi controlli e sanzioni in conformità con le normative comunitarie.
Le caratteristiche dei prodotti dop
I prodotti Dop si distinguono per la loro qualità superiore, derivante dall’ambiente geografico di origine e dalle specifiche modalità di produzione. Questi fattori contribuiscono a costruire una reputazione solida per i prodotti, garantendo al consumatore un livello di qualità che si associa al marchio. La normativa europea mira a proteggere tali marchi, assicurando che i produttori rispettino standard elevati e che i consumatori possano fidarsi della qualità dei prodotti che acquistano.
Il processo produttivo per ottenere la certificazione Dop è complesso e comporta costi significativi per le aziende. Solo al termine di questo processo, che include la fase di maturazione, un prodotto può essere commercializzato come Dop, poiché deve rispondere a specifiche caratteristiche legate al marchio. Questo chiarisce ulteriormente il motivo per cui la legislazione contestata è stata ritenuta necessaria.
La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta quindi un importante riconoscimento della legittimità della normativa, sottolineando l’importanza di proteggere le produzioni di qualità e garantire un trattamento equo per i produttori colpiti da eventi calamitosi come il terremoto del 2012.
La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della normativa dell’articolo 3, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge numero 74 del 2012, che prevede un risarcimento per i produttori di prodotti Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta) danneggiati dal terremoto del maggio 2012 in alcune province italiane. La decisione, annunciata tramite il comunicato stampa della Consulta e relativa alla sentenza numero 164, rispondeva a dubbi espressi dal Consiglio di Stato circa la conformità della norma agli articoli 3 e 41 della Costituzione. La Corte ha giustificato il trattamento differenziato per le produzioni Dop, sottolineando le loro caratteristiche uniche e la qualità garantita da rigidi controlli. Questo riconoscimento evidenzia l’importanza di tutelare produzioni di qualità e garantire equità ai produttori colpiti da calamità naturali, sostenendo la reputazione dei prodotti tipici.
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